“Bonus bebè” 2017. Rinnovo dell’ISEE
L’INPS, con messaggio n. 4476/2017, avverte che, affinché possa riprendere il pagamento dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per l’anno in corso, è necessario che coloro che percepivano l’assegno nel 2016, presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2017, entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017.
Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE 2017. In caso contrario, alla perdita delle mensilità per l’anno 2017 si aggiungerà la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2016. Al riguardo, si evidenzia nel messaggio, che la sussistenza di un ISEE in corso di validità negli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. L’Istituto ribadisce che le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate, e pertanto è necessario che il beneficiario dell’assegno la rinnovi per ciascun anno di spettanza del beneficio. Gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2018, inclusi quelli che presentassero la DSU entro il 31/12/2017, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2018. Ricordiamo che il bonus bebè di 960 euro annui (80 euro al mese) è corrisposto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino o del terzo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione. Il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente non deve essere superiore a 25mila euro annui (ISEE). L’importo dell’assegno è raddoppiato (160 euro al mese) quando il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
Questo assegno potrebbe essere prorogato dalla legge di Bilancio 2018 anche per i nati o adottati dal 1° gennaio 2018.
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