Buono di mille euro l’anno per i bambini nati o adottati dal 2016
A partire dal 2017 la legge n.232/2016 (c.d. Bilancio 2017) ha introdotto, tra le varie misure volte a incentivare la natalità e fornire aiuto alle famiglie, un buono di 1000 euro annui per la frequenza di asili nido pubblici e privati per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016.
In attuazione della citata legge, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017 il DPCM 17 febbraio 2017 con il quale vengono stabiliti i criteri e i requisiti per l’erogazione del buono. Ricordiamo che la nuova agevolazione non è subordinata a limiti di reddito in quanto la stessa legge non fa alcun riferimento in tal senso. Come si legge nel Decreto si tratta di un contributo corrisposto dall’INPS direttamente al “genitore richiedente” per due diverse misure di sostegno:
- per il pagamento di asili nido;
- per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Il buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità (quindi di circa 90,90 euro al mese) per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, verrà erogato mensilmente al “genitore richiedente”, fino a concorrenza dell’importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della retta per l’asilo nido prescelto. Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. In questo caso il “genitore richiedente” (convivente con il figlio) dovrà presentare un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. Per ottenere il contributo il “genitore richiedente” presenta domanda all’INPS in via telematica, indicando a quale dei due benefici intende accedere. Inoltre, per ciascun anno, a decorrere dal 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato secondo l’ordine di presentazione delle stesse e nel limite di spesa previsto. Questa agevolazione è finanziata per il 2017, 2018 e 2019 per poi proseguire a regime dal 2020. Il Decreto chiarisce anche che i due diversi benefici concessi sono cumulabili con il contributo già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018). Tuttavia, il nuovo buono per il pagamento di rette di asili nido non può essere fruito, nel corso dell’anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici per l’infanzia e inoltre non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza in Italia. Il DPCM stabilisce infine che l’INPS provveda entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a fornire apposite indicazioni.
dal sito http://www.italuil.it/index.jsp?id=402&dettaglio=1284