Certificati di gravidanza e interruzione telematici
Con la circolare n. 82 del 4 maggio 2017, l’INPS fornisce istruzioni ai medici certificatori (del SSN o con esso convenzionati) circa le modalità di trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza e di interruzione della stessa, nonché indicazioni alle gestanti e ai datori di lavoro per la loro consultazione sul sito internet dell’Istituto.
Ciascuno di questi certificati va trasmesso all’INPS solo quando è previsto per il conseguimento delle varie prestazioni a tutela della maternità, come ad esempio per richiedere il c.d. Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore. (Leggi news ITAL “Bonus mamma”)
La trasmissione telematica comporta che la futura madre non sia più tenuta a presentarli all’INPS il in formato cartaceo.
Tuttavia è previsto un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della circolare (4 maggio 2017), durante il quale il medico potrà procedere al rilascio cartaceo dei certificati.
La trasmissione on line prevede obbligatoriamente di inserire le generalità della lavoratrice; la settimana di gestazione alla data della visita; la data presunta del parto o la data di interruzione.
Il medico certificatore deve rilasciare all’interessata il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire anche una copia cartacea del certificato medico di gravidanza o di interruzione; delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione.
In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico potrà procedere al suo annullamento entro un determinato intervallo di tempo, ma sarà ammesso e accettato dall’INPS solo quando gli errori si riferiscono alle generalità della gestante o al suo codice fiscale.
Dal sito www.italuil.it