Federalismo fiscale: guida uil al fisco municipale

https://www.uillatina.it/images/news/21_05_10/logo-UIL.gif

Il Decreto sul fisco municipale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Marzo 2011, n. 63, contiene delle norme che entreranno in vigore già a partire dal 2011 ed altre che avranno valenza a partire dal 2014.

Nel merito il Decreto prevede:
•     viene istituita l’Imposta Municipale Unica (IMU);
•     viene istituita l’Imposta Municipale secondaria;
•     viene devoluto il gettito dell’IRPEF in relazione ai redditi fondiari;
•     sono devoluti ai Comuni: nella misura del 30% il gettito derivante imposta di registro ed imposta di bollo sugli affitti imposta ipotecaria e catastale; tributi speciali catastali; tasse ipotecari;
•     nella misura del 21,7% per l’anno 2011 e del 21,6% a partire dal 2012 il gettito derivante dalla introduzione della cedolare secca sugli affitti;
•    viene istituita l’imposta di soggiorno;
•     viene rivista l’applicazione dell’imposta di scopo;
•     i Comuni compartecipano al gettito dell’IVA calcolata con i dati provinciali, la cui aliquota verrà stabilita da un Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze;
•     sono confermati gli altri tributi comunali (Addizionale all’IRPEF; Tassa/Tariffa rifiuti solidi urbani; COSAP; Imposta di Pubblicità ecc.);
•     viene istituito un fondo sperimentale di riequilibrio, della durata di tre anni, per realizzare una forma progressiva e territorialmente equilibrata della devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare;
•     sono aboliti tutti i trasferimenti dallo Stato ai Comuni, mentre il gettito dell’Addizionale comunale sull’energia elettrica viene accentrato allo Stato a partire dal 2012;
•     è assicurato ai Comuni il maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili non dichiarati al catasto;
•     è elevata al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni, derivante dalla compartecipazione di questi al contrasto all’evasione fiscale e contributiva.

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
A decorrere dal 2011 la tassazione sui redditi derivanti da locazioni di immobili ad uso abitativo (IRPEF, imposta di registro e bollo sul contratto di affitto), viene sostituita dalla cedolare secca.
L’aliquota applicata è pari al 21%, mentre nei Comuni ad alta densità abitativa la cedolare secca sui contratti a canone concordato è ridotta la 19%.
Tali disposizioni non si applicano alle locazioni di immobili ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di impresa o di arti e professioni.
Nel caso il locatore opti per la cedolare secca è sospesa per il periodo corrispondente la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, inclusa la variazione ISTAT.  

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Dal 2011, i Comuni Capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive.
L’imposta, da istituirsi con Regolamento Comunale approvato dal Consiglio, può essere applicata fino al massimo di 5 euro per notte di soggiorno.
Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.  
 
IMPOSTA DI SCOPO
Con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 31 ottobre 2011 viene revisionata l’applicazione dell’imposta di scopo per le opere pubbliche locali.
In particolare:
•     l’individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto alle attuali (TPL, strade, parchi e giardini, parcheggi, arredo urbano);
•     l’aumento sino a 10 anni della durata massima dell’imposta rispetto ai 5 attuali;
•    La possibilità che il gettito finanzi l’intero ammontare dell’opera.
Resta fermo l’obbligo di restituzione degli importi nel caso di mancato inizio dell’opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è disciplinata la graduale cessazione della sospensione degli aumenti delle Addizionali Comunali IRPEF.
Tale facoltà è riservata a quei Comuni che non hanno mai adottato l’imposta o che applicano una aliquota inferiore allo 0,4%.
In ogni caso l’aumento non può essere superiore allo 0,2% all’anno per un complessivo 0,4% nel biennio.
I Comuni al di sopra dei 10 mila abitanti possono stabilire aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito dell’IRPEF nazionale. 

IMPOSTE MUNICIPALI
A decorrere dal 2014 sono introdotte due nuove forme di imposizione municipale:
•     una imposta municipale propria (IMU);
•     una imposta municipale secondaria.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
L’imposta sostituisce, per la componente immobiliare l’IRPEF e le relative Addizionali relative ai redditi fondiari (possesso) e l’ICI.
L’imposta non si applica alle abitazioni principali ed ad una sola pertinenza accatasta in C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare dove il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Ovviamente sono soggette alla nuova imposta gli immobili accatastati in A/1, A/8 e A/9.
La base imponibile delle imposta è la rendita catastale rivalutata ai fini ICI (rendita catastale per 105).    
L’aliquota ordinaria dell’IMU è fissata al 7,6 per mille.
Tale aliquota potrà essere modificata con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi del gettito effettuate dalla Commissione paritetica per l’attauzio0ne del federalismo fiscale o se istituita dalla Conferenza di coordinamento della finanza pubblica.
In ogni caso i Comuni hanno facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota ordinaria fino ad un massimo del 3 per mille.        
Nel caso l’immobile sia locato, l’aliquota ordinaria è ridotta del 50% e l’aumento non potrà superare il 2 per mille.
Nell’ambito dell’autonomia impositiva, i Comuni possono stabilire che l’aliquota ridotta si applichi soltanto a determinate categorie di immobili.
Sono esenti dall’imposta gli immobili dello Stato, Regioni. Province, Comuni, Enti del servizio sanitario nazionale.
Sono altresì esclusi gli immobili destinati al culto religioso, compresi gli immobili di proprietà di Enti religiosi che svolgono una attività commerciale per fini religiosi.
L’imposta vien pagata dai proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili a qualsiasi uso sono destinati, compresi quelli strumentali o alla produzione di attività di impresa.
L’imposta è dovuta la Comune in due rate da effettuarsi entro il 16 Giugno ed il 16 Dicembre di ogni anno.

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA
A decorrere dal 2014, è facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, di istituire l’imposta municipale secondaria.
Tale imposta può sostituire:
•     la tassa di occupazione suolo pubblico;
•     l’imposta comunale di pubblicità.
Se i Comuni introducono tale imposta viene abolita l’addizionale per l’integrazione dei Bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA).
Il presupposto del tributo è l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni.

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE
Nei Comuni ubicati nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome il Decreto si applica nel rispetto dei rispettivi Statuti di autonomia.
Con distinto Decreto Legislativo si provvederà al riordino delle tariffe  dei servizi comunali inclusa la tassa/tariffa sui rifiuti solidi urbani.
Per quest’ultima la base imponibile verrà modificata tenendo conto della superficie, della rendita degli immobili nonché la composizione del nucleo familiare.
Fino all’emanazione del suddetto decreto si continua ad applicare l’attuale normativa (TARSU o TIA).
Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

Potrebbero interessarti anche...