INPS. La nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale

Il 24 giugno scorso è entrata in vigore la legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017), di conversione, con modificazioni del D.L. n. 50/2017. In particolare, l’articolo 54-bis contiene la nuova regolamentazione del lavoro occasionale.

L’INPS, con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, fornisce indicazioni operative su questa nuova disciplina. Ne riportiamo di seguito alcune.
La norma prevede che i datori di lavoro (utilizzatori) possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti, secondo le seguenti due distinte modalità di utilizzo.

  • Il Libretto Famiglia (LF) soltanto per le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. Attraverso il LF l’utilizzatore può remunerare esclusivamente queste prestazioni di lavoro occasionali: lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Il valore nominale dei titoli di pagamento è fissato in 10,00 euro, per prestazioni di durata non superiore ad un’ora, ed è così suddiviso: € 8,00 per il compenso a favore del prestatore; € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; € 0,25 per il premio assicurativo INAIL; € 0,10 per oneri di gestione.
  • Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) per gli altri datori di lavoro: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, Pubbliche amministrazioni.

Le due forme contrattuali si differenziano essenzialmente in relazione ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione, nonché al regime dei compensi e delle contribuzioni obbligatorie.
La circolare INPS fornisce le indicazioni operative per consentire ai soggetti interessati di accedere alle prestazioni del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale, sia in qualità di lavoratori che di datori di lavoro. In particolare, per il Contratto di Prestazione Occasionale, sono chiariti i dettagli del regime generale e dei particolari regimi previsti per le Pubbliche Amministrazioni e per l’agricoltura.

Il bonus baby sitting
L’Istituto precisa che continuerà ad emettere i voucher baby sitting (di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012), fino al 31 dicembre 2017 mediante le modalità previste dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. Dal mese di gennaio 2018 questo contributo sarà erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.

Settore agricoltura
Con successivo messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017 l’Istituto informa che, anche a seguito degli approfondimenti condotti con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sono impartite ulteriori istruzioni volte ad integrare e rivalutare la misura minima della retribuzione oraria da assumere a riferimento per la regolazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore dell’agricoltura. Si precisa nel messaggio, che oltre ai minimi salariali previsti dal CCNL di settore deve essere aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il c.d. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).

Dal sito www.italuil.it

Potrebbero interessarti anche...